A proposito di quanto accaduto all’Istituto “Bodoni” vorremmo far presente che è raccapricciante che ci siano persone che si permettono di violare la legge, attuando persino comportamenti violenti, all’interno di una scuola Statale.
Il delitto di rissa è sanzionato dall’art. 588 del Codice Penale, corpo di norme al quale sono soggetti tutti i cittadini maggiori degli anni 14. Il personale scolastico e soprattutto i docenti (che nell’esercizio delle funzioni rivestono qualifica di Pubblico Ufficiale) se non avessero comunicato con immediatezza all’autorità giudiziaria quanto avveniva, considerando anche i rischi per l’incolumità delle persone, avrebbero a loro volta commesso una grave infrazione, sarebbe stata deprecabile un’omissione di atti d’ufficio davanti a degli studenti dando così un esempio altamente diseducativo, quasi un incentivo a delinquere.
Nel caso in cui professori o altri componenti del corpo scolastico avessero soprasseduto a comportamenti non conformi alle leggi, addirittura infrangendo loro stessi i canoni della legalità, oltre a dare un pessimo esempio si sarebbero esposti non solo ad essere perseguiti penalmente ma anche a risponderne sotto il profilo disciplinare.
L’art. 328 del Codice penale sanziona pesantemente l’omissione d’atti d’ufficio con una pena che può oscillare tra i 6 mesi e i 2 anni.
La sfida più ardua di tutto il sistema, non solo quello scolastico, in questi casi è quella di attuare un principio di civiltà previsto dai nostri Costituenti, l’art. 27 della Costituzione prescrive chiaramente che le sanzioni devono avere una finalità rieducativa: inoltre c’è una netta differenza tra bambini da educare e soggetti che una volta compiuti i 14 anni, seppur in modo affievolito rispetto ai maggiorenni, rispondono delle azioni che scelgono di compiere.
